ERRONEO PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DELLA BANCA PER ASSENZA DI PROVA DELLA CONTINUITA’ DELLE TRASCRIZIONI EX ART. 2560 C.C.

Si pubblica una interessante ordinanza del Tribunale di Venezia (dott.ssa Gabriella Zanon) del 13.02.20 ove viene sospesa l’esecuzione immobiliare intentata da una Banca a favore di un cliente dello Studio.

La Banca ha pignorato una quota di un bene che asseriva di proprietà dell’esecutato.

Abbiamo eccepito per il nostro assistito la mancanza di regolarità delle trascrizioni ex art. 2560 c.c.

  1. nella procedura di esecuzione immobiliare in questione il Sig. …………. non ha mai trascritto l’accettazione di eredità del padre ………… nè della madre ……… Ciò è rilevato anche dal certificato sostitutivo ex art. 567 cpc del Notaio ……., prodotto da ctp.

  2. Relativamente alla madre, Sig.ra …….., il Sig. …………. ha rinunciato all’eredità con atto registrato il 26.03.19 (Documentazione allegata alla CTU dell’arch. ………);

  3. Non vi è, pertanto, la regolarità delle trascrizioni di cui all’art. 2650 c.c.;

Abbiamo eccepito che il cliente non aveva mai trascritto l’accettazione tacita di eredità del padre e aveva rinunciato all’eredità della madre.

  1. Il Cliente in realtà non ha alcuna quota dell’immobile pignorato. La Banca, infatti, prima di pignorare la quota di 1/4 avrebbe dovuto accertarsi se il Sig. ……….avesse o meno accettato “tacitamente” l’eredità del padre e della madre e se tali atti fossero stati trascritti. Abbiamo visto che nel caso del padre non vi è trascrizione, e nel caso della madre vi è una rinuncia espressa.

  2. In altri termini, fino a quando l’accettazione (espressa o tacita) non è trascritta l’eventuale acquisto dell’aggiudicatario (acquirente nell’esecuzione forzata) non produrrà effetti 2650 c.c (Cfr. Cass. civ. Sent. n. 11638/14);

Il Giudice ha accolto le nostre difese rilevando il difetto di continuità nelle trascrizioni, ha sospeso l’esecuzione ed ha condannato la Banca a pagare le spese legali all’esecutato.

Avv. Alessandro Filippi

 

Per informazioni scrivere a:

venezia@lexhub.it

Avv. Alessandro Filippi

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