
LA MANIPOLAZIONE DEL TASSO EURIBOR NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO BANCARIO: COME TUTELARSI?
- On 26 gennaio 2023
I. Il caso e le conseguenze per imprese e privati
La Commissione Europea divisione Antitrust con decisione del 4 dicembre 2013 ha sanzionato quattro istituti bancari per oltre 1,7 miliardi di euro (Barclays, Deutsche Bank, Societé Generalè, RBS), colpevoli di aver manipolato i tassi d’interesse interbancari dell’area euro nel periodo dal settembre 2005 al maggio 2008 attraverso una serie di accordi e/o pratiche concordate che hanno avuto la finalità di distorcere la concorrenza nel mercato dei tassi interbancari dei derivati dell’Euro connessi all’Euribor e/o all’indice Medio Overnight in Euro (Eonia). Di recente sono state sanzionate, per le medesime condotte, anche Crédit Agricole, HSBC e JP Morgan.
La decisione è stata pubblicata solo in data 8 dicembre 2016 (circa 3 anni dopo la sua pronuncia). A fronte di tale decisione, i consumatori e le imprese contraenti mutui, finanziamenti e
leasing a tasso variabile manipolato possono chiedere al Giudici la restituzione degli interessi pagati indebitamente, nei termini e nella misura che si illustra di seguito.
II. Il quadro normativo
La decisione della Commissione Eu ha un effetto dirompente sui mutui, i finanziamenti ed i leasing il cui rimborso è collegato ad un tasso di interesse variabile parametrato sull’Euribor, purché il piano di ammortamento sia compreso nel periodo tra il settembre 2005 ed il maggio 2008.
La manipolazione del tasso Euribor costituisce una violazione del diritto alla concorrenza che oggi, anche in Italia, può legittimare al risarcimento del danno “antitrust”, sotto forma di restituzione degli interessi indebitamente pagati sui finanziamenti stipulati, sotto diverse forme, a tasso variabile. Tale rimedio risarcitorio è consentito dall’entrata in vigore, in Italia, del d.lgs. 19
gennaio 2017, n. 3 (di seguito, il “Decreto”) il quale ha recepito la direttiva europea 2014/104/UE sul risarcimento per il danno antitrust (c.d. “private enforcement”).
Prima dell’entrata in vigore del Decreto, ed a fronte della decisione della Commissione EU del 2013, molti clienti delle banche hanno promosso contenziosi finalizzati ad ottenere l’accertamento della nullità dei contratti stipulati con il tasso Euribor per violazione delle norme di ordine pubblico contenute nell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 53 dell’Accordo sull’Area Economica Europea.
Oggi, con l’entrata in vigore del Decreto, la prospettiva pare mutata.
Si segnala, poi, come la giurisprudenza più recente abbia sancito la nullità di contratti di finanziamento indicizzati al tasso euribor stipulati nel periodo 2005-2008 in quanto ricadenti nel periodo oggetto della pronuncia dell’Autorità Antitrust del 4 dicembre 2013 (in particolare si veda Tribunale di Ancona, 18 agosto 2020, n. 1056).
III. Chi può fare causa e per che cosa
I soggetti che possono agire sono:
– tutti coloro che hanno stipulato uno dei contratti di mutuo, finanziamento e leasing il cui rimborso era collegato ad un tasso variabile parametrato al tasso Euribor nel periodo oggetto del provvedimento antitrust con gli istituti di credito coinvolti nel cartello sanzionato dalla Commissione EU;
– tutti coloro che hanno stipulato uno dei contratti di mutuo, finanziamento e leasing il cui rimborso era collegato ad un tasso variabile parametrato al tasso Euribor nel periodo oggetto del provvedimento antitrust, anche con istituti di credito diversi da quelli coinvolti nel cartello.
Le azioni che possono essere proposte sono le seguenti:
– azione restitutoria: avente ad oggetto la restituzione della somma di quanto indebitamente versato in forza di clausola euribor illecita. In tal caso, il cliente deve provare il carattere oggettivamente indebito della clausola;
– azione risarcitoria: avente ad oggetto il risarcimento dei danni per violazione della normativa antitrust, ai sensi dell’art. 10 del Decreto. La prova del danno sarà diversa a seconda che l’azione sia rivolta contro un istituto di credito coinvolto o, invece, estraneo al cartello sanzionato, dovendo in quest’ultimo caso provarsi il c.d. “trasferimento di sovrapprezzo”.
I titoli in forza dei quali si può agire sono i seguenti:
– Contratti di finanziamento a favore di privati con rimborso a rate secondo un tasso d’interesse variabile ancorato al parametro Euribor, con un piano di ammortamento che abbia come anni di riferimento l’intervallo 2005-2008;
– Contratti di mutuo fondiario ex art. 38 T.U.B. con rimborso rateale secondo un tasso di interesse variabile ancorato al parametro Euribor, con un piano di ammortamento che abbia come anni di riferimento 2005-2008;
– Contratti di leasing con rimborso rateale secondo un tasso d’interesse variabile ancorato al parametro Euribor, con un piano di ammortamento che abbia come anni di riferimento 2005-2008;
– Operazioni in derivati ancorati al parametro dell’Euribor stipulati nel periodo dal 2005 al 2008.
IV. Contro chi si può fare causa
Per le cause aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danni antitrust si può agire senza dubbio nei confronti di:
– istituti di credito che hanno direttamente preso parte al cartello illecito sanzionato dalla Commissione europea e
– istituti di credito che, pur non avendo preso parte direttamente al cartello illecito sanzionato dalla Commissione europea, ne hanno comunque beneficiato applicando tassi manipolati e godendo del c.d. “sovrapprezzo concorrenziale”.
Per tutte le altre azioni giudiziarie aventi ad oggetto la restituzione degli interessi indebitamente percepiti dalla banca, diverse dalla causa per risarcimento antitrust, occorre chiamare in causa direttamente l’autore della violazione.
V. Come si determina il danno nell’azione risarcitoria
Il danno si presume per quanto riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale.
Deve essere provato invece il nesso di causalità tra fatto e danno nonché l’esistenza stessa del danno arrecato all’azienda o al privato che hanno stipulato il mutuo, il
finanziamento o il leasing.
In ogni caso, per poter determinare precisamente il danno subito dall’impresa o dal privato contraente il mutuo, il finanziamento o il leasing a tasso variabile manipolato,
occorre che venga effettuata una perizia giurimetrica. Il risarcimento del danno comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli
interessi.
VI. Conclusioni
Il Decreto offre senza dubbio più possibilità di tutela per consumatori e imprese e costituisce uno strumento alternativo per ottenere risarcimenti per l’applicazione di tassi potenzialmente anatocistici e/o usurai, beneficiando così di un regime probatorio meno rigoroso di quello tradizionale.
Ciò in quanto, in estrema sintesi, il Decreto prevede:
– un’enorme facilitazione nell’accesso alla prova per i danneggiati, i quali, devono ora solo provare il nesso di causalità e l’esistenza del danno, ma non il fatto dannoso, il quale è già stato accertato dalla Commissione Europea;
– la possibilità, ove non siano disponibili sufficienti prove, di chiedere al Giudice l’esibizione del fascicolo istruttorio disponibile presso l’Autorità;
– la possibilità di ottenere un risarcimento per la manipolazione dell’Euribor non solo nei confronti delle banche internazionali condannate dalla Commissione, ma anche nei confronti delle banche italiane che hanno beneficiato del sovrapprezzo anticoncorrenziale.
Tra i precedenti giurisprudenziali favorevoli ai clienti si segnala:
– l’ordinanza del Tribunale di Padova del 6 giugno 2017 che, in un procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. riguardante un mutuo ipotecario contratto in data 15 gennaio 1999 e con durata fino al 29 settembre 2014, ha conferito al CTU l’incarico di rideterminare i tassi del mutuo tenendo conto nei conteggi della nullità del tasso Euribor. Il Tribunale di merito si è quindi posto, per la prima volta, il problema della dichiarata nullità del parametro della determinazione con la procedura Euribor dei tassi variabili per il periodo 2005-2008 corrisposti per un contratto di mutuo;
– la già citata sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, in data 18 agosto 2020, n.1056 la quale ha dichiarato la nullità di un contratto di mutuo indicizzato all’Euribor per indeterminatezza e indeterminabilità oggettiva della clausola, “a prescindere dal fatto che la specifica controparte contrattuale abbia o meno preso parte all’accordo distorsivo”.
Avv. Marco De Nadai
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