Il creditore della società estinta può agire contro i suoi soci dopo la cancellazione dal registro delle imprese?

Il caso

Con sentenza n. 850/2023 del 18 maggio 2023, il Tribunale di Venezia è stato chiamato a risolvere una questione relativa al diritto del creditore di una società, poi cancellata dal registro delle imprese, di agire nei confronti dei suoi soci.
Il caso di specie ha riguardato la nota società di editoria professionale Wolters Kluwer, la quale aveva convenuto in giudizio una società sua cliente (costituita nella forma di s.r.l.) per l’accertamento d’una responsabilità per concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. per danni cagionati nell’aver indebitamente utilizzato i codici sorgente di un software concesso in licenza, nonché per aver indebitamente utilizzato talune informazioni di sua proprietà.
Nelle more del giudizio, la società convenuta è stata però cancellata dal registro imprese e, quindi, la società attrice ha proseguito la causa nei confronti dei soci della società estinta.
I soci hanno però eccepito la loro carenza di legittimità passiva nonché la carenza di interesse ad agire del creditore Wolters Kluwer, in quanto quest’ultima non avrebbe documentato la sussistenza del presupposto in forza del quale il socio dovrebbe rispondere di un debito della società estinta, consistente nella riscossione di residuo attivo derivante dalla chiusura della liquidazione e risultante dal relativo bilancio finale di liquidazione.

La responsabilità del socio per debiti della società estinta

In tema di responsabilità dei soci per debiti della società estinta, l’art. 2495, comma 3, c.c. stabilisce che dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Ai sensi di tale norma, pertanto, la cancellazione della società di capitali da registro delle imprese determina un fenomeno di natura successoria, tale per cui i debiti sorti in capo alla società anteriormente alla sua estinzione, coincidente con la cancellazione dal registro delle imprese, vengono trasferiti ai soci, i quali ne rispondono limitatamente a quanto effettivamente incassato in sede di riparto finale all’esito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Ma quali sono i diritti e gli obblighi che vengono trasferiti ai soci?

La Suprema di Cassazione, in tre pronunce c.d. “gemelle” (si vedano, in proposito, le sentenze nn. 6070, 6071 e 6072, tutte del 12 marzo 2013), ha anzitutto operato una distinzione tra obbligazioni della società estinta ed incluse nel bilancio finale di liquidazione, rispetto ai diritti ed ai beni che non sono presenti nel medesimo bilancio finale, precisando che, qualora all’estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:

  • a) le obbligazioni (incluse nel bilancio di liquidazione) si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che,  pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

mentre,

  • b) si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

La decisione del caso di specie

Al fine di risolvere il caso, il Tribunale veneziano opera, correttamente, una ulteriore ed opportuna distinzione tra la legittimazione passiva dei soci della società estinta e la loro responsabilità limitata a quanto incassato all’esito del riparto finale del bilancio di liquidazione.

La tesi del Tribunale di merito è che il mancato incasso di alcun residuo attivo da liquidazione non vale ad escludere la legittimazione passiva dei soci della società estinta, né può determinare la perdita dell’interesse ad agire di Wolters Kluwer.
Ciò in quanto, affermano i Giudici, tale condizione non fa venir meno la loro qualifica di successori di società estinta, rimanendo la percezione di somme rinvenienti dal bilancio finale di liquidazione unicamente il limite quantitativo entro il quale i medesimi devono rispondere del debito della “dante causa”.
Per le medesime ragioni, non può nemmeno venir meno l’interesse ad agire da parte del creditore nei confronti dei soci, che pure nulla hanno percepito all’esito della approvazione del bilancio finale di liquidazione della società debitrice.
Infatti, come affermato anche da recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 619/2021; Cass. n. 26758/2022) detto interesse non può essere escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, ben potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, sono stati trasferiti ai soci.
Nel caso di specie, infatti, sussisterebbe pertanto l’interesse della società Wolter Kluwer ad agire nei confronti dei soci della società estinta, asserita responsabile degli illeciti concorrenziali denunciati, magari soltanto per procurarsi un titolo, anche soltanto di mero accertamento dell’obbligo risarcitorio incombente sui soci, quali successori dell’ente estinto, potendo appunto sussistere beni o altri diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, sono stati trasferiti ai soci medesimi.
Ad avviso dello scrivente, a tali conclusioni non si può pervenire laddove si voglia attribuire una responsabilità del socio per mere pretese (dunque, non certe) vantate da un creditore della società prima della cancellazione dal registro delle imprese; ciò in quanto la mera pretesa vantata dal creditore della società estinta non è equiparabile ad un diritto di credito sorto anteriormente alla cancellazione della società dal registro imprese, come evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione nelle citate sentenze “gemelle”.

avv. Marco De Nadai

 

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