Agenzia delle Entrate conferma il “misselling” da parte delle due popolari venete?

Leggendo questo parere sembrerebbe che l’offerta pubblica di transazione proposta dalle due popolari venete avrebbe costituito (e l’Agenzia parrebbe confermarlo premonendo addirittura le ragioni della strada attuale dei ristori) una ammissione da parte del’Istituto di “pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza … nella prestazione, da parte delle banche coinvolte, dei servizi di intermediazione, di sottoscrizione e collocamento dei titoli”.
E ancora, scrive l’Agenzia delle Entrate, «si ritiene che anche nella fattispecie in esame gli indennizzi corrisposti ai Soci dalla Banca non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917 (TUIR), in quanto finalizzati a reintegrare “forfettariamente” la perdita economica patrimoniale (danno “emergente”) subita dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalla Banca.»
Quindi l’AGENZIA DELLE ENTRATE ci dice che l’offerta pubblica di transazione è un riconoscimento da parte della banca stessa che vi è stato un “misselling” da parte delle due Popolari Venete?

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