DIAMANTI DA INVESTIMENTO – ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA DELL’8.02.21 – CONDANNA BANCA

Si rende noto che in data 8.02.21 il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza del Giudice Dott. Antonio Salerno, accogliendo il ricorso ex art. 702 bis di una risparmiatrice veneziana patrocinata dall’Avv. Alessandro Filippi, Partner dello studio Lexhub di San Donà di Piave (VE), ha condannato Banco BPM al risarcimento del danno per la violazione dei doveri informativi nella vendita di diamanti in Banca.

La pronuncia è molto importante in quanto è la prima del Tribunale di Venezia in materia di diamanti da investimento e si allinea a quelle precedenti del Tribunale di Verona ord. 23.05.19, Tribunale di Modena, ord. 19.11.19, Trib. Modena ord. 352/20 e Trib, Milano Ord. 14.10.20) che individuano la fonte della responsabilità nel contatto sociale qualificato e nella violazione dei doveri informativi.

Il Tribunale Veneziano ha riconosciuto la responsabilità della Banca che nel proporre i diamanti alla cliente non ha adeguatamente informato la stessa del vero valore della pietra che veniva offerta un prezzo di 3 o 4 volte superiore al valore reale, dei rischi dell’investimento e della assenza di liquidabilità dello stesso.

La pronuncia rileva che era onere della Banca provare e dedurre a contrario, per il tramite di un proprio funzionario, che la sua attività non avrebbe in alcun modo influito sulla volontà della attrice nel concludere il contratto di compravendita dei diamanti, ma in tal senso non vi è stata dalla banca alcuna formulazione istruttoria. Continua il Giudice, inoltre, rilevando che l’attività di “segnalazione” della banca non la esenta da responsabilità rientrando la stessa nelle condotte ascrivibili alla responsabilità da contatto e soprattutto in relazione al fatto che la Banca per tale attività percepiva una provvigione del 18%. E’ evidente, precisa il Tribunale veneziano, che: “l’entità di quella commissione non poteva giustificarsi se non implicando un’attività propositiva dell’acquisto dei diamanti da parte dell’istituto di credito”.

Le banche sono state il canale attraverso il quale i diamanti sono stati collocati agli ignari clienti. Il fatto che l’investimento in questione fosse proposto da parte del personale bancario forniva ampia credibilità alle informazioni contenute nel materiale promozionale così da determinare il cliente all’acquisto proprio in base alla Fiducia che esso aveva dell’istituto di credito.

Dopo le azioni illiquide di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, i poveri risparmiatori credevano di investire il danaro in un “bene rifugio” o almeno ciò era quello che la Banca garantiva al cliente ma lo stesso non era informato del fatto che l’investimento era rischioso, difficilmente liquidabile con delle commissioni di uscita altissime.

Avv. Alessandro Filippi

Studio Legale Lexhub – San Donò di Piave (VE) – Padova – Milano

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